Il presente “CODICE DI ETICA” regola i comportamenti di carattere generale cui sono tenuti sia i collaboratori (dipendenti e professionisti) e gli Amministratori di Forex47 S.p.A. (parte I), sia i clienti (parte II), ciascuno per quanto di propria competenza. Tutti i collaboratori di Forex47 S.p.A. , (denominata anche la “Società”) sono tenuti, all'atto della sottoscrizione del contratto che regola i rapporti con la società, o all'atto dell'assunzione, a controfirmare il “CODICE DI ETICA”, per presa visione e per accettazione di quanto di propria competenza.
- Parte Prima -
COMPORTAMENTO DEI COLLABORATORI
Cap. 01 NORME DI CARATTERE GENERALE
- Tutti i collaboratori di Forex47 S.p.A. devono attenersi, oltre che alle leggi della Repubblica Italiana ed alle disposizioni emanate dagli Enti di Controllo e Vigilanza che disciplinano la loro specifica attività e quella della società, alle norme deontologiche emanate dal Consiglio di Amministrazione della società e, nei casi non espressamente disciplinati, dovranno sempre comportarsi in conformità al loro ruolo sociale, ed in maniera tale da salvaguardare l'immagine della società e della professione.
- I collaboratori devono operare con diligenza qualificata e con indipendenza di giudizio, non accettando incarichi per i quali ritengano di non essere adeguatamente preparati, o incarichi ai quali ritengano di non poter dedicare la necessaria cura, al fine di non danneggiare il cliente, o incarichi che potrebbero porli in una posizione di conflitto con i doveri professionali, né proporre, accettare o mettere in atto operazioni simulate o per l'espletamento delle quali siano costretti a contravvenire a leggi, norme o regolamenti.
- I collaboratori (professionisti autonomi) devono vigilare affinché anche i propri eventuali dipendenti e/o collaboratori si attengano alle norme oggetto del presente “CODICE DI ETICA PROFESSIONALE”; di ciò rispondono nei confronti della società.
- Tutti i collaboratori sono tenuti, nello svolgimento della propria attività, al rispetto del segreto professionale nei confronti di terzi in ordine alle informazioni di carattere confidenziale di cui dispongano in ragione della propria funzione o di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività professionale, riguardanti i clienti o la società, salvo il caso in cui siano espressamente autorizzati dal cliente o dalla società, L'obbligo della riservatezza permane anche dopo la cessazione per qualsiasi causa del rapporto col cliente o con la società, Tale obbligo decade esclusivamente nei casi in cui tali informazioni siano richieste dagli Enti di Controllo e Vigilanza, o dall' Autorità Giudiziaria.
- Tutti i collaboratori, nell'esercizio del proprio compito, devono rifuggire da qualsiasi comportamento discriminatorio dettato da differenze di sesso, di religione, di razza o di nazionalità, convincimenti politici appartenenza a classi sociali.
- Tutti i collaboratori sono tenuti ad informare tempestivamente la società nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora vengano a conoscenza di violazioni del presente “CODICE DI ETICA”, nonché di leggi, norme e regolamenti attinenti l'attività svolta.
Cap. 02 TUTELA DEL CLIENTE
- Il collaboratore deve presentare la società ed i servizi offerti, dopo aver ricevuto il consenso del potenziale cliente e sulla base delle indicazioni ricevute dalla Società.
- Il collaboratore deve salvaguardare gli interessi del cliente, anteponendoli ai propri; l'entità del compenso percepito non dovrà in alcun caso influenzare il servizio proposto al cliente; pertanto il collaboratore deve sempre svolgere la propria attività nei confronti del cliente, proponendosi come suo consulente, a supporto della singola operazione richiesta, sia essa di carattere speculativo o finalizzata alla copertura del rischio di cambio.
- Il collaboratore deve svolgere la propria attività seguendo i principi della trasparenza e della correttezza contrattuale, obbligandosi a fornire servizi adeguati alle reali esigenze del cliente, anche in contrasto con le sue eventuali aspettative o pretese, qualora palesemente non perseguibili.
- Il rapporto che si instaura tra collaboratore e cliente deve essere caratterizzato, in ogni momento del suo svolgimento, da fondamentali requisiti quali la stima, la fiducia, la lealtà, la chiarezza e la correttezza reciproca. Qualora vengono meno queste premesse, il collaboratore può richiedere alla società di non seguire più quel cliente.
- Il collaboratore deve in ogni caso, prima della sottoscrizione del/dei contratto/i, accertarsi che il cliente abbia compreso le caratteristiche essenziali ed i rischi insiti nelle operazioni in cambi proposte ovvero richieste.
- Al collaboratore è fatto assoluto divieto di richiedere o di accettare dal cliente la consegna di mezzi di pagamento. In nessun caso il collaboratore può richiedere al cliente o accettare dal cliente, compensi, in quanto già contrattualmente previsti, né accettare o sollecitare omaggi o regali di alcun tipo; sono ammessi omaggi di valore simbolico o trascurabile.
- Al collaboratore è fatto assoluto divieto di prestarsi alla domiciliazione presso di sé degli estratti conto dei clienti e delle comunicazioni relativi ai servizi forniti dalla società ai clienti.
Cap. 03 CORRETTEZZA VERSO LA SOCIETÀ
- Il collaboratore deve presentare alla società proposte contrattuali chiare, veritiere e complete della documentazione prevista e delle informazioni, in suo possesso, al fine di agevolarne l'analisi.
- Non è ammesso sottoscrivere patti aggiuntivi con il cliente senza il preventivo assenso della Società.
Cap. 04 RAPPORTI PROFESSIONALI CON I COLLEGHI
- Nei rapporti con i colleghi, il collaboratore opera con correttezza e disponibilità, imponendo a sé ed agli eventuali propri collaboratori, regole di leale collaborazione.
- Notizie su comportamenti censurabili dei colleghi dovranno essere fornite immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- Ogni collaboratore è tenuto a formare i giovani colleghi, ad insegnare loro la professione ed a non lasciarli senza alcun sostegno formativo ed informatico, ad integrazione di quanto già fornito dalla società.
- Il collaboratore che, per qualsiasi motivo, fosse chiamato dalla società o dal cliente a subentrare in un incarico già affidato ad un collega, deve informarlo di ciò ed accertarsi che questi sia stato definitivamente e regolarmente esonerato.
- Per nessuna ragione ed in nessun caso i collaboratori potranno attribuirsi la paternità di un lavoro eseguito da altri; analogamente il collaboratore non dovrà trarre in inganno i suoi clienti, facendo apparire come proprio un lavoro realizzato in col1aborazione con altri.
- Il collaboratore che intenda procedere per vie legali nei confronti di un collega, per motivi attinenti l'esercizio della propria attività, ha il dovere, in via prioritaria, di informarne la società cui è affidata la composizione amichevole della controversia, attraverso la mediazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- Parte Seconda -
COMPORTAMENTO DEI CLIENTI
NORME DI CARATTERE GENERALE
- Il cliente si impegna a consegnare a Forex47 S.p.A. il proprio personale documento di identificazione valido, nonché quello degli eventuali cointestatari.
- Il cliente è tenuto a richiedere ai collaboratori di Forex47 S.p.A. la massima chiarezza nella esposizione dei servizi offerti dalla società, delle clausole contrattuali e dei rischi che i servizi offerti possono comportare.
- Il rapporto che si instaura tra collaboratore e cliente deve essere caratterizzato in ogni momento del suo svolgimento da fondamentali requisiti quali la stima, la fiducia, la lealtà, la chiarezza e la correttezza reciproca. Se vengono meno queste premesse, il cliente può richiedere alla società la sostituzione del collaboratore.
- Il cliente è tenuto a fornire ai collaboratori di Forex47 S.p.A. la massima collaborazione e tutte le informazioni necessarie ed utili affinché sia loro possibile fornire un servizio altamente professionale e rispondente alle esigenze del cliente stesso; in particolare il cliente deve esplicitare i propri obiettivi (speculativi o di copertura), anche in rapporto alla propria situazione finanziaria generale.
- Il cliente è tenuto a rispettare il divieto di consegnare mezzi di pagamento.
- Il cliente è tenuto a rifiutare dai collaboratori di Forex47 S.p.A. per i servizi offerti, promesse di risultati futuri, anche sulla base di risultati passati.
- Il cliente è tenuto a rispettare il divieto di proporre o di richiedere operazioni simulate o illegali ai collaboratori di Forex47 S.p.A. così come è tenuto a rifiutare dagli stessi proposte di analogo tenore.
- Il cliente è tenuto a rispettare il divieto di offrire, pattuire, accettare o corrispondere al collaboratore di Forex47 S.p.A., se da lui richiesti, compensi personali in quanto non contrattualmente previsti, nonché di offrire o consegnare omaggi o regali di alcun tipo.
- Il cliente è tenuto a segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Forex47 S.p.A., ogni e qualsiasi comportamento censurabile ai sensi del presente “CODICE DI ETICA”.
- Il cliente, qualora ritenga di aver subito un danno a causa della attività svolta da un collaboratore di Forex47 S.p.A. invia al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società una descrizione circostanziata dei fatti. In tal caso la società, entro 15 giorni dalla ricezione del reclamo, provvederà a trasmettere al cliente le proprie deduzioni, e comunicherà i provvedimenti che intenderà adottare.
NORME DI CARATTERE GENERALE
- Le disposizioni specifiche del presente “CODICE DI ETICA” costituiscono esemplificazioni non esaustive dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.
- Il “CODICE DI ETICA” può essere integrato o modificato dal Consiglio di Amministrazione su proposta motivata dei collaboratori, dei clienti, dei dipendenti, degli Amministratori e dei Sindaci, previa istruttoria.
Milano, 1 Dicembre 2006